STATUTO
ASSOCIAZIONE
«GRUPPO CULTURALE FORNACE PASQUINUCCI – APS»
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L’Associazione di promozione sociale denominata «GRUPPO CULTURALE FORNACE PASQUINUCCI – APS» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “cts”) e successive modifiche. L’Associazione ha sede in Capraia e Limite, all’indirizzo comunicato all’Amministrazione competente ed ha durata illimitata
L’Associazione potrà integrare la propria denominazione con l’acronimo ETS al perfezionarsi dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, quando lo stessa sarà efficace, senza che ciò richieda modifiche dello statuto.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 Codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 Codice del Terzo settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del Terzo settore);
L’Associazione persegue principalmente il fine di realizzare in favore dei soci, dei loro familiari e di terzi iniziative d’arte e culturali in senso lato al fine anche di portare avanti l’originario impegno consistente nella valorizzazione dell’immobile storico definito “ex Fornace Pasquinucci” situato in Capraia Fiorentina, piazza R. Dori snc di proprietà del Comune di Capraia e Limite, incluso il suo contenuto originario di attrezzatura artigianale e di opere d’arte ceramica di proprietà del Comune stesso.
A tal fine l’Associazione si propone di realizzare prioritariamente, prevalentemente presso detto immobile, un programma annuale di mostre d’arte e di eventi culturali con l’obiettivo di offrire un qualificato e diversificato quadro del mondo artistico e culturale concretamente raggiungibile al di fuori del corpo sociale, inserendo peraltro in tale contesto esposizioni e iniziative artistiche riservate ai soci stessi ed avendo altresì attenzione alle associazioni e istituzioni artistiche locali che abbiano finalità affini e/o compatibili. L’Associazione potrà inoltre promuovere e/o attuare, entro o fuori il suddetto programma, rappresentazioni artistiche in genere, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, seminari, iniziative per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze locali, intrattenimenti per anziani, per bambini e ricreativi in genere, corsi di educazione artistica e corsi in genere, pubblicazioni di libri e riviste, di atti di convegni, ecc., o comunque quanto altro rientrante nell’oggetto sociale.
L’Associazione potrà altresì collaborare con l’Amministrazione Comunale per attuare iniziative rivolte alle scuole locali.
L’Associazione potrà stabilire rapporti o stipulare accordi e convenzioni su programmi specifici con associazioni, istituzioni, Enti pubblici e privati, ecc.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche interessate all’attività dell’associane che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica da aggiornarsi in caso di cambiamento;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione che ogni comunicazione, ivi compresa la convocazione dell’Assemblea, può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica risultante in atto, se presente nella domanda o successivamente fornito.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato.
In questo caso l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva riunione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare alle assemblee al fine di concorrere all’approvazione di quanto per legge e statutariamente di competenza di tale organo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo quanto previsto all’art.17;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Il Consiglio Direttivo può altresì dichiarare la decadenza dei soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota annuale nei termini dallo stesso organo definiti. Nella prima riunione dell’anno il Consiglio Direttivo aggiornerà il numero dei soci in essere a tale data e tale numero sarà quello da prendere in considerazione per la determinazione delle maggioranze fino all’aggiornamento dell’anno successivo.
L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione.
La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione.
Il Consiglio Direttivo aggiornerà, ad ogni riunione, l’Assemblea circa inserimenti e decadenze intervenute.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati, in essere o cessati, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- l’Organo di controllo, al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 30 cts;
- il Revisore legale dei conti ove ricorrano le circostanze di cui all’art.11
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione (da prevedersi in giorno diverso rispetto alla prima convocazione) e l’ordine del giorno; la comunicazione sarà inviata, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, per mail all’indirizzo risultante agli atti del libro soci o per via cartacea in mancanza di questo.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi ivi compresi quelli previsti al raggiungimento di determinate circostanze;
- approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa;
- deliberare sugli indirizzi della gestione sociale anche con riferimento alla linee guida della programmazione artistica;
- decidere la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, su proposta o meno del Consiglio Direttivo, sulla esclusione degli associati per gravi mancanze o incompatibilità;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed in particolare stabilire il numero dei componenti del Consiglio direttivo e nominare la Commissione elettorale composta da almeno 2 soci che non potranno essere eletti;
- approvare eventuali regolamenti interni relativi allo svolgimento dell’attività associativa;
- eleggere, quando lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario fra i soci che abbiano acquisito particolari meriti nella vita associativa. Il Presidente onorario non ha compiti operativi ma ha la funzione di rappresentare al meglio l’immagine e la storia della attività dell’Associazione. La sua nomina non ha scadenza ma può essere revocata ove vengano a mancare le suddette condizioni;
- deliberare lo scioglimento;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- deliberare sugli argomenti che il Consiglio abbia deciso di sottoporre all’Assemblea
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse viene redatto verbale dal Segretario o, se non previsto (o in caso di sua assenza), da altro socio per l’occasione incaricato. In ogni caso il verbale dovrà essere sottoscritto anche dal Presidente. Il voto è di norma palese, tranne quando le decisioni riguardano problemi attinenti alle persone ed alla qualità delle stesse o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o in delega.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati in proprio o in delega.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eleggere, al proprio interno, Presidente, Vice Presidente e, se ritenuto opportuno, Segretario e Tesoriere previa definizione delle relative funzioni eventualmente cumulabili in una sola figura;
- stabilire il programma dell’attività artistica annuale (mostre degli artisti esterni, mostre dei soci, altre mostre, eventi, durata, pubblicizzazione, ecc.) nel rispetto degli indirizzi posti in atto dall’Assemblea;
- definire e realizzare altre iniziative deliberate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione delle richieste di associazione; - proporre all’Assemblea l’entità della quota associativa annuale;
- deliberare i termini temporali massimi per il pagamento della quota associativa ed assumere la decisione di esclusione nel caso di inadempienza;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati in comodato, in uso, ecc.;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.
Gli amministratori sono scelti tra i soci fermo restando che un nominativo, anche non socio, può essere indicato dal comune di Capraia e Limite; il nominativo stesso non può peraltro essere nominato Presidente o Vice Presidente. Spetta alla Commissione elettorale la gestione della procedura di elezione e la comunicazione ai soci dei risultati tanto da rendere immediatamente operativi gli organi eletti.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, ove complessivamente in numero inferiore alla metà, si provvede a sostituire i membri con la lista dei non eletti, o in assenza di questi, con votazione diretta in assemblea. Nel caso che il numero complessivo sia superiore alla metà, il Presidente convoca una nuova assemblea dei soci che provvede alla elezione dei consiglieri mancanti con la procedura ordinaria.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni stesse viene redatto verbale dal Segretario o, se non previsto (o in caso di sua assenza), da altro consigliere per l’occasione incaricato o anche da un socio esterno al Consiglio, appositamente convocato che interverrà senza alcun diritto di voto. Il verbale dovrà in ogni caso essere sottoscritto anche dal Presidente.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio stesso in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. La firma del Vice Presidente testimonia l’impossibilità del Presidente.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diversificate, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, corrispettivi per l’attività svolta verso soci e verso soggetti esterni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16
(Volontari)
I volontari sono soci che per loro libera scelta svolgono ed in modo non occasionale, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure da eventuali beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e comunque nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 17
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
ART. 18
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Presidente e del Segretario (o in mancanza del Vice Presidente);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Presidente e del Segretario (on in mancanza del Vice Presidente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (qualora costituito), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente.
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 20
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.